Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo in materia di formazione, sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Questo aggiornamento rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione della normativa sulla prevenzione nei contesti lavorativi, con l’obiettivo di rendere la formazione sempre più mirata, aggiornata e coerente con le esigenze operative delle diverse figure professionali.

Le novità

L'Accordo Stato-Regioni, emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo tutte le figure del sistema aziendale della prevenzione: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, lavoratori autonomi.

Tra i principali aggiornamenti:

  • Corso per preposti: la formazione iniziale passa da 8 a 12 ore. Importante novità anche per l’aggiornamento, che rimane di 6 ore ma con una frequenza biennale (in precedenza era quinquennale). Questa disposizione è già in vigore dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni.
  • Corso per dirigenti: la durata complessiva scende da 16 a 12 ore, con l’introduzione di un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per chi opera nel settore edile o in contesti analoghi.
  • Formazione per il Datore di Lavoro: per la prima volta, anche il datore di lavoro è destinatario di un percorso formativo specifico della durata di 16 ore, con un modulo cantieri opzionale di ulteriori 6 ore.
  • Nuovo corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati: previsto un modulo formativo specifico, della durata minima di 12 ore, rivolto a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in contesti ad alto rischio come silos, cisterne, pozzi o condotti sotterranei.
  • Nuovi corsi per addetti alla conduzione di macchinari: vengono introdotti percorsi specifici per:
    • Conduzione della macchina agricola raccogli-frutta;
    • Conduzione di caricatori per la movimentazione dei materiali;
    • Conduzione di carriponte.
  • Limiti alla formazione in videoconferenza: non è più consentito frequentare corsi in videoconferenza sincrona utilizzando smartphone. La disposizione mira a garantire una maggiore qualità e partecipazione attiva durante le attività formative.

Disposizioni transitorie

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede un periodo transitorio durante il quale sarà possibile continuare a svolgere i corsi di formazione secondo quanto previsto dai precedenti accordi Stato-Regioni.

Questo periodo di transizione avrà una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Per quanto riguarda specificamente la formazione destinata al Datore di Lavoro, questa dovrà essere completata entro e non oltre i 24 mesi dalla stessa data.

Quando entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 119 del 24 maggio 2025 diventa pienamente operativo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 L’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni rappresenta un passaggio rilevante nel rafforzamento della cultura della prevenzione e nella qualificazione dei percorsi formativi. Le nuove misure puntano a garantire una maggiore efficacia della formazione, valorizzando la specificità dei ruoli e dei contesti operativi. Per aziende, formatori e lavoratori sarà fondamentale prendere visione delle nuove disposizioni e aggiornare i propri percorsi entro i termini previsti.