Formazione in Spazi Confinati e Ambienti Sospetti di Inquinamento

Operare in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento comporta rischi elevati e non ammette improvvisazioni. In questi contesti, l’atmosfera può diventare pericolosa in pochi istanti, e la rapidità di intervento può fare la differenza tra un’operazione sicura e un grave incidente.

Per questo motivo, il legislatore ha previsto percorsi formativi obbligatori e strutturati, con l’obiettivo di tutelare chi opera in condizioni critiche e garantire la conformità delle aziende al quadro normativo vigente.

Gli spazi (o ambienti) confinati: il quadro normativo

Gli ambienti confinati sono spazi chiusi o parzialmente chiusi che presentano rischi specifici per chi vi opera: ad esempio serbatoi, vasche, silos, canali, fosse, vani sotterranei, condotti, pozzi, gallerie non ventilate, ecc.

In questi luoghi, il ricambio d’aria può essere insufficiente, vi possono essere concentrazioni pericolose di gas, ossigeno carente, rischio di inneschi, accumulo di sostanze tossiche, mancata evacuazione rapida e difficoltà nei soccorsi.

Per questo, la normativa già prevedeva (in particolare il DPR 177/2011) misure specifiche di informazione, formazione, procedure operative, sorveglianza e permessi di accesso.

Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119), interviene anche sul tema degli spazi confinati, ridefinendo le modalità formative per chi vi opera.

Le novità dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Con il nuovo accordo è previsto un percorso formativo dedicato a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in conformità con l’art. 2, lettera d) del DPR 177/2011.

In particolare, viene resa più stringente la disciplina formativa per gli spazi confinati rispetto alla prassi precedente, imponendo una maggiore componente pratica:

  • Il corso dovrà avere una durata complessiva di 12 ore, di cui una parte teorica e una parte pratica obbligatoria (per l’addestramento concreto)
  • L’aggiornamento di tale formazione dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con almeno 4 ore dedicate alla parte pratica.
  • Se dalla prima formazione passano più di 10 anni senza aggiornamenti, l’abilitazione decade e si dovrà ripetere l’intero percorso formativo ex novo.
  • I corsi già effettuati prima del 24 maggio 2025 potranno essere riconosciuti purché i contenuti risultino conformi al nuovo Accordo.
  • L’aggiornamento decorre dalla data indicata sull’attestato originario nei casi di formazione pregressa valida.

Il nuovo Accordo introduce il concetto di valutazione dell’efficacia formativa, cioè di verifiche finali rivolte ai partecipanti per accertare che abbiano acquisito le conoscenze e competenze richieste.

Gli enti formatori che erogheranno corsi per ambienti sospetti e spazi confinati (e in generale i corsi sulla sicurezza) dovranno possedere requisiti logistici, organizzativi e tecnici adeguati, e i docenti dovranno avere qualifiche coerenti con le materie trattate.

Ciascuna Regione, con atti di recepimento, potrà stabilire requisiti ulteriori per gli enti formatori sul territorio.

È previsto un periodo transitorio entro il 24 maggio 2026 durante il quale è consentito avviare i corsi secondo le disposizioni dei precedenti accordi, purché gli enti formatori e i corsi possano essere successivamente allineati alle nuove disposizioni.

Obblighi Formativi: Adeguamento Entro il 2026

Gli obblighi formativi per gli spazi confinati dovranno essere completati entro il 23 maggio 2026, cioè entro 12 mesi dal termine del periodo transitorio, secondo le modalità del nuovo Accordo.

Per i corsi già svolti, l’azienda dovrà verificare che siano conformi e, se lo sono, verranno riconosciuti e l’aggiornamento partirà dalla data dell’attestato, altrimenti andranno integrati o rifatti ex novo.

Chi non si adegua entro i termini rischia di operare in difformità rispetto alla normativa, con potenziali contestazioni da parte degli Organi di Vigilanza. Inoltre per quanto riguarda la formazione pregressa, se non conforme, gli addetti potranno perdere l’abilitazione e dover ripetere il corso completo.

Di fatto, il mancato adeguamento può esporre l’azienda a rischi legali e sanzionatori, anche in caso di incidente in ambienti sospetti e spazi confinati.

In un ambito ad alto rischio come quello degli ambienti sospetti e spazi confinati, la formazione non è un’opzione, ma un obbligo imprescindibile per garantire la sicurezza delle persone e la conformità normativa delle aziende. Il nuovo Accordo Stato-Regioni impone scadenze e requisiti chiari: adeguarsi entro il 23 maggio 2026 non è solo una necessità legale, ma un atto di responsabilità verso i lavoratori e l’organizzazione.