
Con l’entrata in vigore del Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, il legislatore interviene sul tema della sicurezza sul lavoro rafforzando un principio centrale della prevenzione: la tutela dei lavoratori passa anche da una gestione strutturata e continuativa dei dispositivi di protezione individuale.
Il decreto DL 159/2025 chiarisce che l’obbligo di mantenimento in efficienza e in condizioni di igiene non riguarda soltanto i DPI in senso stretto, ma si estende anche agli indumenti da lavoro che svolgono una funzione di protezione, inclusa quella di tipo igienico‑sanitario. Questo passaggio contribuisce a consolidare una lettura più sostanziale della sicurezza, superando approcci che tendevano a separare l’uso del dispositivo dalla sua gestione nel tempo.
Il cuore del cambiamento introdotto dal DL Sicurezza si colloca nella modifica dell'Articolo 77, comma 4, lettera a del Testo Unico relativo allasalute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); che da tempo distingue gli indumenti di lavoro ordinari da quelli destinati a proteggere il lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza.
Il legislatore ha esplicitato che, quando uno specifico indumento rappresenta una vera e propria barriera di protezione, il datore di lavoro non può trattarlo come semplice abbigliamento da lavoro, ma deve essere gestito secondo la logica dei DPI, assicurandone la manutenzione e le condizioni d'igiene (attraverso manutenzione, riparazioni e sostituzioni).
Il principio chiarito dal DL Sicurezza si lega direttamente agli obblighi già previsti in capo al datore di lavoro, che è responsabile non solo della fornitura dei DPI, ma anche del loro mantenimento in efficienza e in condizioni di igiene.
In questo contesto, la manutenzione non può essere considerata un’attività accessoria o occasionale, ma diventa parte integrante del sistema di prevenzione. L’estensione esplicita di questo obbligo anche agli indumenti protettivi rafforza l’idea che la sicurezza non si esaurisca nel momento dell’acquisto o della consegna, ma richieda un presidio costante lungo l’intero ciclo di utilizzo.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il coordinamento tra il DL Sicurezza e il Testo Unico conferma che la manutenzione dei DPI e degli indumenti protettivi deve essere:
In questa prospettiva, la sicurezza viene letta come processo continuo, che va dalla scelta dei dispositivi, delle modalità di utilizzo, fino alle attività di manutenzione e il mantenimento nel tempo delle condizioni di efficacia e igiene.
Sul piano operativo, il chiarimento introdotto dal DL Sicurezza comporta una maggiore attenzione alla gestione complessiva degli indumenti protettivi, che non possono più essere trattati come semplici dotazioni accessorie. Le aziende sono chiamate a verificare che tali indumenti siano inclusi nei processi di prevenzione, coerentemente con la valutazione dei rischi e con quanto riportato nel DVR.
Questo significa, in particolare, considerare la manutenzione e le condizioni di igiene come elementi strutturali della protezione, da pianificare e monitorare nel tempo, al pari degli altri dispositivi di protezione individuale. Un passaggio che rafforza la cultura della sicurezza e favorisce un approccio più consapevole e integrato alla tutela dei lavoratori.
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